IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico - All'art 2, primo comma, sostituire l'espressione "sentiti gli Enti locali" con l'espressione "di concerto con gli Enti locali". - All'art. 4, sostituire il comma 4 con il seguente: "Nel programma sono comunque compresi i progetti esecutivi, relativi ad interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica degli insediamenti abitativi e produttivi esistenti, gia' approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino ad importo complessivo di L. 25 miliardi". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 21 luglio 1994. CHITI (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 14 giugno 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 18 luglio 1994).