IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   - All'art 2, primo comma, sostituire  l'espressione  "sentiti  gli
Enti locali" con l'espressione "di concerto con gli Enti locali".
   - All'art. 4, sostituire il comma 4 con il seguente:
    "Nel  programma  sono  comunque  compresi  i  progetti esecutivi,
relativi ad interventi finalizzati alla messa in sicurezza  idraulica
degli  insediamenti  abitativi e produttivi esistenti, gia' approvati
dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della  presente
legge e comunque fino ad importo complessivo di L. 25 miliardi".
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28
dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra  in  vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 21 luglio 1994.
 
                                CHITI
 
   (La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il
14 giugno 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il  18
luglio 1994).